apr 29
Parlamento Europeo: più diritti per i passeggeri dei traghetti
STRASBURGO 28 aprile 2009 – Il Parlamento si è pronunciato sulla proposta di regolamento che prevede una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano via mare e su vie navigabili interne nell´Ue. Impone quindi l´offerta di cibo e bevande e di soluzioni per l´eventuale sistemazione in albergo in caso di ritardo o cancellazione del viaggio, nonché un regime per il rimborso del biglietto e per il risarcimento, basato sul tempo di ritardo.
Particolare attenzione va attribuita ai passeggeri disabili o con mobilità ridotta. Con 587 voti favorevoli, 8 contrari e 19 astensioni, il Parlamento ha adottato la relazione di Michel Teychenne (Pse, Fr) riguardo a una proposta di regolamento che intende introdurre una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano nell´Ue per mare e vie navigabili interne. I deputati accolgono con favore l´iniziativa ma avanzano diversi emendamenti volti soprattutto a rafforzare la tutela dei viaggiatori.
Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà durante la prossima legislatura. Il regolamento stabilisce regole che disciplinano la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori, gli obblighi dei vettori nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami, nonché la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le sue disposizioni si applicano al trasporto commerciale di passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne con navi passeggeri, comprese le crociere, «fra o nei porti o in qualsiasi punto di imbarco/sbarco situato sul territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato». Agli Stati membri sarebbe però concessa la facoltà di esonerare servizi coperti dai contratti di servizio pubblico se tali contratti garantiscono ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal regolamento. Un emendamento amplia questa facoltà consentendo anche l´esclusione dei servizi di trasporto urbano e suburbano. Assistenza, rimborsi e risarcimenti per cancellazioni e ritardi del viaggio – In forza alla proposta, se un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, ai passeggeri dovranno essere offerti gratuitamente pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sulla nave o in porto o possono essere ragionevolmente forniti. In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, i passeggeri dovranno inoltre ricevere gratuitamente la sistemazione in albergo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e alle bevande. Un emendamento precisa che il costo della sistemazione alberghiera e del trasporto supplementare non dovrebbe essere superiore a due volte il prezzo del biglietto. Se il servizio marittimo non può più essere proseguito, i vettori dovranno organizzare, ove possibile e quanto prima, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri. Quando un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a 120 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, al passeggero dovranno essere immediatamente offerti tali servizi alternativi «a condizioni ragionevoli». Mentre la proposta prevede che il passeggero si veda rimborsato il biglietto qualora non accetti i servizi alternativi, un emendamento chie de al vettore di offrire il rimborso se il passeggero decide di non effettuare il viaggio con lo stesso vettore. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo il cui minimo è pari al 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti, al 50% se è superiore a 120 minuti e al 100% se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni dovute. Ciò non varrebbe però per i passeggeri di una crociera che possono pretendere un risarcimento in base alla direttiva concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», né se il ritardo o la cancellazione è provocato da circostanze eccezionali che non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli. I deputati, inoltre, chiedono che in caso di “forza maggiore” – come guerre, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato, embarghi scioperi, guasti elettrici e calamità naturali – ai vettori non inco mbano gli obblighi di rimborso e risarcimento. Diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta – In forza alla proposta, i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici non potranno rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta di accettare una prenotazione, o di emettere un biglietto, per un viaggio e di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto o punto di imbarco/sbarco. Inoltre, le prenotazioni e i biglietti dovranno essere offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Tuttavia, potrebbero negare il biglietto e/o l´imbarco se la struttura della nave passeggeri rende fisicamente impossibile il trasporto della persona. Un emendamento amplia questa possibilità al caso in cui non è possibile offrire il normale livello di servizio in modo sicuro e dignitoso. In questi casi, però, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per proporre un’alternativa accettabile. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, il vettore sarebbe responsabile di fornire gratuitamente all’interessato l’assistenza per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto. I deputati precisano che l´assistenza dovrebbe essere adattata alle esigenze individuali e che anche l´ente di gestione del porto dovrebbe avere il compito di rendere accessibile il porto stesso. Andrebbe inoltre garantita l´assistenza a bordo delle navi. La richiesta di assistenza deve però essere presentata con almeno 48 ore di anticipo. Informazioni e reclami – Gli enti di gestione dei porti e i vettori dovrebbero fornire ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio.
Particolare attenzione andrebbe prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. I vettori dovrebbero anche provvedere affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal regolamento. Tali informazioni dovrebbero poi essere a disposizione del pubblico sia a bordo delle navi sia nei porti. Per quanto riguarda i reclami, mentre la proposta della Commissione chiede ai vettori di istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami, un emendamento propone l´istituzione – da parte degli Stati membri – di un sistema «indipendente».
Informazione dal Press-IN
