Le norme e procedure descritte in questa pagina sono valide in tutto il territorio nazionale.
Il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone disabili, sancito dalla Costituzione, è regolato dalla legge-quadro sull’handicap, la Legge n. 104/92.
La legge garantisce l’inserimento dei bambini disabili da 0 a 3 anni nell’asilo nido e il diritto all’istruzione per tutto il percorso scolastico e universitario.
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
La scuola dell’obbligo:
Cosa fare
Prima di procedere all’iscrizione i genitori del bambino o del ragazzo disabile devono recarsi presso la propria ASL di appartenenza e richiedere:
- l’attestazione di alunno in situazione di handicap, redatta da uno specialista (questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato);
- la diagnosi funzionale, un documento che contiene una diagnosi clinico-medica e una valutazione psicologica e sociale finalizzata soprattutto all’individuazione delle potenzialità del soggetto.
All’atto dell’iscrizione i genitori devono presentare, oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati.
Devono inoltre segnalare particolari necessità (trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia, ecc.).
L’iter
Alla diagnosi funzionale fa seguito, nei primi mesi del nuovo ciclo di studi, un profilo dinamico-funzionale che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno. Il profilo pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute e sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile. Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall’unità multidisciplinare (composta dallo specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la A.S.L.), dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell’alunno.
Quindi si provvede alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.
 L’art. 13 della legge 104/92 stabilisce che ‘nelle scuole di ogni ordine e grado (…) sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati’.
Una volta accolta la richiesta d’iscrizione, il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74). Il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta dell’insegnante e delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione dell’alunno disabile lo richieda, il Dirigente Scolastico é tenuto a presentare domanda di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98). Inoltre se la gravità dell’handicap lo rende necessario, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori) per l’assegnazione dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, il cosiddetto assistente ‘ad personam’ (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92).
L’insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno ha il compito di attuare, nella scuola materna e nelle scuole dell’obbligo, forme di integrazione a favore degli alunni disabili per garantirne il pieno inserimento nella comunità scolastica. L’insegnante di sostegno partecipa a pieno titolo alla programmazione educativa e didattica degli insegnanti di classe, integrandone l’attività con interventi volti a favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo e in particolare delle abilità degli alunni disabili.
Svolge anche un ruolo di consulente dei colleghi perché si facciano carico dell’integrazione dell’alunno disabile e si occupa di mediare fra il Consiglio di classe e gli operatori socio-sanitari che con esso predispongono il ‘profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato’.
L’assistenza di base
Include l’accompagnamento dell’alunno disabile dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali, l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
L’assistenza di base viene svolta dai collaboratori scolastici, che hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante.
Nel caso in cui l’assistenza materiale non venga garantita, la famiglia dell’alunno disabile può diffidare con lettera raccomandata a.r. il dirigente scolastico affinché garantisca il servizio, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.
Trasporto scolastico
Supporto essenziale alla frequenza scolastica, il trasporto degli alunni disabili ricade nelle competenze del Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e della Provincia (per le scuole superiori).
Il Comune di Roma ha predisposto un servizio di trasporto scolastico, gestito da Trambus.
Al momento dell’iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché il Dirigente scolastico si attivi tempestivamente per la richiesta.
Nota:
Prima di effettuare l’iscrizione è utile che i genitori di un alunno disabile prendano contatti con i Capi d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento.